STATUTO
La nostra Associazione si basa su delle regole fondamentali di comportamento
al fine di permettere una serena convivialità fra tutti gli individui
Le puoi consultare qui nel nostro statuto
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
Il Sorriso Arriva Subito – ODV
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Organizzazione ha sede legale in Via Carso 37 c/o Begnini Olinda 37057 San Giovanni Lupatoto VR.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati dell’Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della Organizzazione stessa.
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi del Codice civile.
L’Organizzazione esercita in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attività di clown terapia presso i reparti degli ospedali
- Attività di clown terapia presso le case di cura e di riposo per anziani
- Attività di clown terapia presso asili nido
L’attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati fa riferimento alla lettera a) di cui all’art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/17, a seguito riportata:
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le nostre azioni si concretizzano applicando l’efficacia della terapia del sorriso, anche nota come clown terapia. Il ricovero in Ospedale e nelle Case di Cura e Riposo è fonte di disagio, preoccupazione, stress e talvolta paura. Stati d’animo che sfociano in pianto, diffidenza verso cose e persone, improvvise manifestazioni di rabbia e aggressività. La nostra Associazione, con le sue attività, si pone l’obiettivo di alleviare queste situazioni negative e propone con stupore e gioia un rapporto diretto per migliorare la qualità della degenza dei pazienti e dei loro famigliari. Il nostro modo di relazionarci e di giocare si differenzia a seconda del contesto, dell’età e dello stato psicofisico delle persone ricoverate.
Attenzione e ascolto delle esigenze di ogni persona con cui ci rapportiamo ci porta ad adattare il nostro modo di agire assumendo sempre sfumature diverse ed impiegando specifiche tecniche, acquisite durante la formazione del clown dottore. La nostra associazione ha organizzato l’Università del Sorriso il cui scopo è quello di insegnare, oltre alle classiche arti del Clown, una generica formazione psicologica, pedagogica e sociologica in modo da essere in grado di poter rendere il proprio intervento efficace senza mai perdere il sorriso e senza causare danni agli altri o a se stessi.
Per le attività di interesse generale prestate l’Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività dovere da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
L’Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L’Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Provincia di Verona.
Sono Associati dell’Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’Organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda dell’interessato, ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati.
Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Gli Associati dell’Organizzazione hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell’Organizzazione e controllarne l’andamento;
- Votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli Associati purchè in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.l.
Gli Associati dell’Organizzazione hanno il dovere di:
- Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e rettificata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Sono Organi dell’Organizzazione:
- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (quando previsto dalla legge o da decisione del Consiglio direttivo)
- Organo di revisione (quando previsto dalla legge o da decisione del Consiglio direttivo)
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l’Organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione o, in sua assenza dal Vicepresidente.
Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato o cinque nel caso in cui il numero di Associati non sia inferiore a cinquecento.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli Associati.
L’assemblea:
- Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’Organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Rettifica sull’esclusione degli Associati presentata dal Consiglio direttivo;
- Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Organizzazione;
- Delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione contiene l’ordine del giorno e avviene mediante comunicazione scritta a tutti gli Associati, all’indirizzo risultante nel libro degli Associati, a mezzo lettera o posta elettronica almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli Associati.
Il Consiglio direttivo è l’Organo di governo e di amministrazione dell’Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari da tre a cinque membri eletti dall’Assemblea tra gli Associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’Organizzazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- Amministra l’Organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- Predispone tutti gli adempimenti utili all’Assemblea per la revisione e la programmazione economica dell’esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al Runts;
- Disciplina l’ammissione e l’esclusione degli Associati;
- Accoglie e rigetta le domande degli aspiranti Associati
Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui gli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/17 e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’Organo di controllo:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabili e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procede ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
È nominato nei casi e nei modi previsti all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
È formato da un revisore contabile iscritto al registro relativo.
Le risorse economiche dell’Organizzazione sono costituite da:
- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi
- Rimborsi da convenzioni
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore
I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.
L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
L’Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
L’Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quando previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- Il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo, e degli altri Organi sociali
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo
Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Organizzazione, entro 60 giorni dalla data di richiesta formulata.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sezies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria del 21/06/2019
